IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo  6,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi  e
i criteri direttivi di esercizio della delega  relativa  al  riordino
delle disposizioni in materia di  rapporti  di  rappresentanza  degli
atleti e delle Societa' Sportive e  di  accesso  ed  esercizio  della
professione di agente sportivo; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono  prorogati  di  tre  mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'articolo 1, comma 2; 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio, del 7 settembre 2005; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
  Vista  la  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 373; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport
del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera  e  5ª  del
Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  delle  deleghe  di  cui
all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi,  detta  norme  in  materia  di
rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa'  Sportive  e
di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in
attuazione  dell'art.  117,  primo,  secondo  e  terzo  comma   della
Costituzione, nell'esercizio della competenza  legislativa  esclusiva
statale in materia di  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa
dello Stato e degli  enti  pubblici  nazionali,  ordinamento  civile,
nonche' nell'esercizio della competenza  legislativa  concorrente  in
materia di professioni e ordinamento sportivo. 
  3.  Le  Regioni  a  statuto  ordinario  esercitano  nelle   materie
disciplinate dal presente provvedimento  le  proprie  competenze,  ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla  legge  8  agosto  2019,  n.  86  e  dal
presente decreto. 
  4. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea. (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della  Costituzione  stabilisce  che  allo
          Stato sono riservate in  via  esclusiva  alcune  competenze
          puntualmente  enumerate  nell'art.  117,  da  svolgere  nel
          rispetto  dei   limiti   generali   posti   alla   funzione
          legislativa  dall'art.   117,   primo   comma   (competenza
          esclusiva dello Stato). Alle regioni  sono  attribuite  una
          serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei  principi
          fondamentali stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  indicate
          nell'art.   117,   terzo   comma   (competenza    regionale
          concorrente).  Quindi   nelle   materie   di   legislazione
          concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'  legislativa,
          salvo che per la determinazione dei principi  fondamentali,
          riservata  alla  legislazione  dello  Stato.  Spetta   alle
          regioni la potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni
          materia non espressamente riservata alla legislazione dello
          Stato. 
              - La legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante  deleghe  al
          Governo e altre  disposizioni  in  materia  di  ordinamento
          sportivo,    di    professioni    sportive    nonche'    di
          semplificazione  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          agosto 2019, n. 191 reca, in particolare all'art. 5,  comma
          1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  n),
          i principi e i criteri direttivi di esercizio della  delega
          relativa al riordino e alla riforma delle  disposizioni  in
          materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
          nonche' del rapporto di lavoro sportivo. 
              - La  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020,  n.  110,  S.O.  n.  16,
          converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17  marzo  2020,  n.
          70. In particolare il comma 3, dispone che  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati
          di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di  ciascuno
          di essi. 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante
          il  «Testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1998, n. 191 - S.O. n. 139. 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          30  marzo   2001,   n.   165,   recante   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112: 
                «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.». 
              - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al  riconoscimento
          delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del
          SEE) e' pubblicata nella GUUE 30 settembre 2005, L 255. 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
          il «Testo unico in materia  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   8
          settembre 2016, n. 210. 
              - Si riporta il comma 373 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 2017, n. 302 - S.O. n. 62 e recante il Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020: 
                «373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito  delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente,  il  Registro
          nazionale degli  agenti  sportivi,  al  quale  deve  essere
          iscritto, dietro pagamento di un'imposta di  bollo  annuale
          di 250 euro, il soggetto  che,  in  forza  di  un  incarico
          redatto in forma scritta, mette in  relazione  due  o  piu'
          soggetti operanti nell'ambito di  una  disciplina  sportiva
          riconosciuta dal CONI  ai  fini  della  conclusione  di  un
          contratto    di    prestazione    sportiva    di     natura
          professionistica, del trasferimento di tale  prestazione  o
          del   tesseramento   presso   una   federazione    sportiva
          professionistica. Puo' iscriversi al suddetto  registro  il
          cittadino italiano o  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, nel pieno godimento dei diritti  civili,  che  non
          abbia  riportato   condanne   per   delitti   non   colposi
          nell'ultimo  quinquennio,  in  possesso  del   diploma   di
          istruzione secondaria di secondo grado o equipollente,  che
          abbia superato una prova abilitativa diretta ad  accertarne
          l'idoneita'. E' fatta  salva  la  validita'  dei  pregressi
          titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli
          sportivi professionisti e alle  societa'  affiliate  a  una
          federazione sportiva professionistica e' vietato  avvalersi
          di soggetti non iscritti al Registro pena la  nullita'  dei
          contratti,  fatte   salve   le   competenze   professionali
          riconosciute  per  legge.  Con  uno  o  piu'  decreti   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  CONI,
          sono definiti  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
          abilitative,  la   composizione   e   le   funzioni   delle
          commissioni giudicatrici, le  modalita'  di  tenuta  e  gli
          obblighi di aggiornamento del Registro, nonche' i parametri
          per  la  determinazione  dei   compensi.   Il   CONI,   con
          regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, disciplina  i  casi
          di  incompatibilita',  fissando  il  consequenziale  regime
          sanzionatorio sportivo. il  decreto  del  Ministro  per  le
          politiche giovanili e lo sport del  24  febbraio  2020,  in
          materia di agente sportivo.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 15 aprile  2003,  n.  86,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  aprile  2003,   n.   94,   recante
          «Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in  favore  degli
          sportivi  italiani  che  versino  in  condizione  di  grave
          disagio economico», dispone che agli sportivi italiani  che
          nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la
          Patria,  anche   conseguendo   un   titolo   di   rilevanza
          internazionale     in     ambito     dilettantistico      o
          professionistico,  puo'  essere   attribuito   un   assegno
          straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino
          in  condizione  di  grave  disagio   economico.   L'importo
          dell'assegno straordinario vitalizio  e'  commisurato  alle
          esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso,  essere
          superiore a 15.000 euro  annui.  Sara'  una  Commissione  a
          decidere a chi assegnare il vitalizio. 
              -  Legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2001,  n.
          248, con la quale e' stato completamente riformato il  capo
          V, parte seconda della Costituzione italiana, recante norme
          sulle regioni, province e comuni. Il nuovo testo opera  una
          nuova e diversa  ripartizione  delle  competenze  normative
          delle regioni.